La domanda fatta in esecuzione dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia, per l'estradizione dei cittadini delle Potenze Alleate ed Associate, accusati di avere commesso, in violazione delle leggi del loro Paese, crimini di guerra, o atti di tradimento o di collaborazione col nemico, e' inoltrata dal Governo richiedente al Ministero degli affari esteri, che la trasmette al Ministero della giustizia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Salvo le disposizioni di cui al paragrafo III dell'articolo 45 del Trattato di pace, l'estradizione di cui all'art. 1, puo' essere concessa solo previa deliberazione favorevole della, Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Roma, qualunque sia il distretto in cui si trova l'imputato o il condannato straniero, a meno che il medesimo faccia domanda di essere consegnato al Paese richiedente. Si osservano gli articoli 663, 664 e 666 del Codice di procedura penale.
Art. 3
#Comma 1
I termini di sessanta giorni di novanta giorni stabiliti dall'art. 665 del Codice di procedura penale per la perenzione dell'arresto possono essere prorogati dal Ministro per la giustizia.
Art. 4
#Comma 1
La Sezione istruttoria delibera in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, l'imputato o il condannato, se ne ha fatto domanda, e il difensore qualora si presenti.
Essa esamina se il fatto, per il quale l'individuo richiesto e' imputato o condannato, costituisce crimine di guerra o reato di tradimento o di collaborazione col nemico, tenendo conto delle leggi del Paese che lo richiede e di cui egli e' cittadino e dei principi di diritto internazionale in materia; esamina altresi' in ogni caso se dagli atti e documenti comunicati risultano sufficienti indizzi di reita'.
Art. 5
#Comma 1
Se il giudice decide che non si debba, concedere l'estradizione, il Ministro per la giustizia, ne informa immediatamente il Ministro per gli affari esteri. In tal caso l'autorita' di pubblica sicurezza, secondo accordi con il Ministro per gli affari esteri, puo' prendere in consegna l'arrestato e tenerlo a disposizione per l'eventualita' che il Paese richiedente sottoponga la questione agli Ambasciatori di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e U.R.S.S. secondo quanto previsto nel paragrafo 3 dell'art. 45 del Trattato di pace con l'Italia.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.