Fermo restando il numero complessivo dei funzionari della carriera di concetto della, Ragioneria generale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo a norma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1436, con l'aggiunta del posto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, e' dalla facolta' al Ministro per il tesoro di collocare fuori ruolo un funzionario di grado 4° e non oltre venticinque funzionari dei gradi 5° e 6°, dei quali non piu' di sei di grado 5°.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.