DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1131/1950 - Modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna.

Modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna.

Numero 1131 Anno 1950 GU 05.02.1951 Codice 050U1131

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-11-04;1131

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di esso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 1024, con il quale il Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati del Consorzio predetto, in data 29 maggio 1950, con la quale si modificano gli articoli 1 e 3 dello statuto, soltanto nella parte che riguarda il comma 10;
Vista l'istanza in data 6 giugno 1950, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;
Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 10 ottobre 1950 a termini dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, deliberata dall'assemblea dei delegati nella seduta del 29 maggio 1950, il cui testo e' del seguente tenore:
Art. 1, comma 1°. - E' costituito con sede in Bologna, un consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro con la denominazione "Consorzio Emiliano-Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro".
Art. 3, comma 1°. Il Consorzio si propone senza finalita' speculative:
a) di assumere da Enti pubblici ed eventualmente anche da privati appalti di lavori edili, stradali, ferroviari, idraulici, di bonifica e impianti elettrici, ponti, gallerie, cemento armato, fognature, nonche' carico, scarico e falegnameria.