IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza e' aggiunto quello di "Esegesi delle fonti del diritto romano".
Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
"Igiene zootecnica";
"Idrobiologia e pescicoltura (semestrale)".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1