IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore di architettura di Venezia e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 1. - "L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.
Fanno parte dell'Istituto il Laboratorio di scienza delle costruzioni e l'Istituto di storia dell'architettura.
Il Laboratorio di scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attivita' di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.
L'Istituto di storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e fecondo scambio culturale con l'estero.
Il Laboratorio di scienza delle costruzioni e' diretto dal professore ufficiale della materia e l'Istituto di storia dell'architettura e' diretto dal professore ufficiale di materia affine designato dal Consiglio di Facolta'".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1