IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato del 4 febbraio 1947, numero 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 43 e 21 aprile 1949, n. 613;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1052, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati e' cosi' ulteriormente modificato:
All'attuale art. 66 e' aggiunto quanto appresso:
19) Urologia.
Dopo l'attuale art. 115 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in urologia, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 116. - La durata, del corso degli studi della Scuola di specializzazione in urologia e' di tre anni.
Art. 117. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) embriologia, anatomia dell'apparato genito-urinario.
Fisiologia dell'apparato genito-urinario;
2) patologia e clinica medica dell'apparato urinario (urologia medica);
3) patologia e clinica chirurgica dell'apparato urinario (urologia chirurgica);
4) semeiotica endoscopia e radiologia urologica;
5) Interventi endoscopici;
6) tecnica operatoria degli interventi urologici.
Art. 118. - L'insegnamento teorico sara' integrato da esercitazioni pratiche per Cui si richiede un internato di due anni nella divisione urologica della clinica chirurgica.
Art. 119. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento della specialita'.
Art. 120. - La spesa relativa al funzionamento della predetta Scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1