In mancanza dell'ufficiale generale del genio militare previsto dall'art. 1 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, il direttore generale del genio militare per la Marina puo' delegare al collaudo di tutti i lavori del genio militare per la Marina l'ufficiale superiore piu' elevato in grado o piu' anziano alle sue dipendenze.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1