IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 ottobre 1905, n. 562, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 8 settembre 1905, con la quale fu accordata all'Amministrazione provinciale di Novara, e per essa al cav. Antonio Boggio quale subconcessionario, la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Grignasco-,Coggiola, per la durata di anni 70;
Visto l'atto 4 dicembre 1907 a rogito del notaio Oreste Costa di Torino, riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici con nota 17 marzo 1908, con il quale il cav. Antonio Boggio cedette la subconcessione della ferrovia alla Societa' anonima ferrovia Vallesessera, ora in liquidazione;
Visto il regio decreto 25 aprile 1912, n. 573, con il quale fu approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 28 marzo 1912, col quale furono parzialmente modificati i patti di concessione;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 26 luglio 1950 tra i delegati dei Ministri per i trasporti, e per il tesoro e per le finanze da una parte ed i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Novara e della Societa' anonima Vallesessera, ora in liquidazione, dall'altra, per la risoluzione della concessione della ferrovia Grignasco-Goggiola.
Testo vigente
Art. 1
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