IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 485, che autorizza la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea e la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia medesima;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1039;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 225, che modifica il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, e approva l'atto 2 dicembre 1949 stipulato con la Societa' Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.);
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 24 giugno 1950 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 5 aprile 1950, n. 225, fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed i legali rappresentanti della Societa' Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Banco di Napoli, per la concessione di sola costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Circumflegrea.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1