Il regio decreto 18 aprile 1941, n. 375, e' abrogato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dal 1 aprile 1948, il Ministero delle finanze e' autorizzato a collocare fuori ruolo, a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari del ruolo amministrativo centrale di cui uno di grado 5° a disposizione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e l'altro di grado 6° a disposizione del Ministero dell'interno.
La facolta' prevista dal primo comma cessera' di avere efficacia quando cessera' l'assegnazione rispettivamente all'istituto nazionale gestione imposte di consumo ed al Ministero dell'interno o comunque i funzionari collocati fuori ruolo in base alla facolta' stessa cesseranno di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero delle finanze.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.