IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Forli, in data 6 novembre 1947, e del Consiglio di amministrazione della Cassa dei risparmi di Forli', in pari data;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Forli', con sede in Forli', e' incorporato nella Cassa dei risparmi di Forli', con sede in Forli'.
Le modalita' dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1