A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, e' sostituita da quella stabilita nella tabella F, allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata F e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.