I diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono stabiliti nella seguente misura:
1) agenti di cambio............................... Lit. 2.000 2) rappresentanti di agenti di cambio:
per il primo rappresentante.................... Lit. 3.000 per i successivi............................... " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato......................... " 1.000 per i successivi............................... " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio.................. " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel re-
cinto delle banche e banchieri....................... " 15.000 6) impiegati di banche............................ " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remis
sori................................................. " 9.000 8) fattorini in divisa............................ " 2.000 9) osservatori di istituti di credito autorizzati
a termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n.
815, ad accedere nel recinto delle grida............. " 25.000
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I diritti di quotazione di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono modificati come appresso:
1) diritto fisso annuo............................ Lit. 1.000 2) diritto proporzionale per ogni milione o fra-
zione di milione di capitale nominale (per i primi
dieci)............................................... " 240 3) in piu per ogni milione o frazione di milione
oltre i primi dieci e fino a trenta.................. " 180 4) in piu per ogni milione o frazione di milione
oltre i primi trenta................................. " 150
Art. 3
#Comma 1
Il canone annuo per l'uso di tavoli, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, e' stabilito nella misura di Lit. 5.000 e di Lit. 10.000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.