DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

Numero 63 Anno 1948 GU 25.02.1948 Codice 048U0063

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:46:26

Art. 1

#

Comma 1

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, e' inserito il seguente comma:
"Quando il calcolo delle fondazioni venga eseguito con un metodo suffragato dall'esperienza e con formule che tengano conto, anche implicitamente, del necessario grado di sicurezza, non e' necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente".
Il terzo comma dell'art. 9 e' modificato come segue:
"Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo".


Art. 2

#

Comma 1

All'art. 13 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV l'angolo suddetto puo' essere ridotto a 15°".


Art. 3

#

Comma 1

Il secondo comma dell'art. 16 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' modificato come segue:
"In casi eccezionali, e in particolare per linee a tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei trasporti puo' consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".


Art. 4

#

Comma 1

Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 17 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' inserito il seguente comma:
"Si fa eccezione per le linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV, per le quali e' ammesso raggiungere nelle condizioni suddette il 50% dei carico di rottura; in tal caso si deve anche verificare che alla temperatura di + 15° C senza sovraccarico la sollecitazione del conduttore non superi il 30% del carico di rottura".


Art. 5

#

Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 18 delle norme indicate nell'articolo 1 del presente decreto e' modificato come segue:
"Il complesso del dispositivo d'isolamento, comprese le parti metalliche (perni, attacchi, ecc.), deve avere un carico di rottura non minore del carico di rottura del conduttore".


Art. 6

#

Comma 1

Il n. 2) del primo comma dell'art. 21 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' sostituito con il seguente:
"2) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate attigue a quella di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km ora, normale alla campata di attraversamento. Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV e' sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia)".
Il n. 4) del secondo comma del medesimo art. 21 e' sostituito con il seguente:
"4) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate adiacenti a quella di attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti da manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densita' 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento.
Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV e' sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia)".


Art. 7

#

Comma 1

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 23 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' inserito il comma seguente:
"Non e' necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente qualora le fondazioni vengano calcolate coi metodi seguenti:
a) per le fondazioni a blocco unico il massimo momento di rovesciamento non deve superare il valore dato dalla formula:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

b) per le fondazioni a piedini separati la base va dimensionata
in modo che la pressione sul terreno esercitata dalla parte compressa non superi 2 kg/cm cubi. Inoltre si deve eseguire la verifica a strappamento, tenendo conto di un volume di terra interessato costituito da un cono con generatrici a 30° sulla verticale: in queste condizioni il coefficiente di sicurezza allo strappamento nell'ipotesi piu' sfavorevole deve essere almeno uguale a 1,1".
Il terzo comma del medesimo art. 23 e' modificato come segue:
"Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna articolare prescrizione di calcolo"


Art. 8

#

Comma 1

Il secondo comma dell'art. 41 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' sostituito con il seguente:
"In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici puo' consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".


Art. 9

#

Comma 1

Il secondo comma dell'art. 51 delle forme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' sostituito con il seguente:
"I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con derivazioni telefoniche di abbonato, per i quali non e' richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori".


Art. 10

#

Comma 1

Il secondo comma dell'art. 52 delle norme indicate nell'articolo 1 del presente decreto e' modificato come segue "In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero delle poste e telecomunicazioni puo' consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".


Art. 11

#

Comma 1

L'art. 64 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto e' sostituito dal seguente:
"I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati secondo le norme dell'art. 13, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con linee elettriche a b. t. o con derivazioni di utenza, per i quali non e' richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori".


Art. 12

#

Comma 1

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrera' in vigore nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.