IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 8 giugno 1949 presentata dalla Societa' strade ferrate seconda e meridionali per ottenere la concessione di costruzione e di esercizio di una funivia da Castellammare di Stabia al Monte Faito e la concessione di una sovvenzione dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 7 febbraio 1952, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Societa' strade ferrate secondarie meridionali, per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione statale, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Castellammare di Stabia al Monte Faito, ad integrazione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1