E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1 dicembre 1950, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 28 ottobre 1950, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di radiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 5 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso.