DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 898/1950 - Norme per l'espletamento degli esami di promozione al grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Norme per l'espletamento degli esami di promozione al grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Numero 898 Anno 1950 GU 25.11.1950 Codice 050U0898

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-24;898

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'esame di concorso per il conferimento dei posti di grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno consta di quattro prove scritte e di una orale.
Esse hanno luogo in Roma, secondo il programma allegato al presente decreto.
Per l'esame contemplato nel precedente comma si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle contenute nel capo 2° del regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, in quanto siano applicabili.


Art. 2

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Comma 1

La Commissione per gli esami di concorso di cui all'art. 1 e' composta: di un consigliere di Stato o consigliere della Corte dei conti, presidente; di un referendario della Corte dei conti, designato dalla Presidenza della Corte medesima; di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un ispettore superiore di ragioneria del ruolo di gruppo A in servizio al Ministero; di un professore di universita' ordinario o libero docente di ragioneria.
Un impiegato di gruppo A di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.


Art. 3

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Comma 1

Ogni commissario dispone di dieci punti.
Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.


Art. 4

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Comma 1

La graduatoria dei vincitori del concorso e' formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parita' di voti, ha precedenza il candidato col locato primo nel ruolo di anzianita'.


Art. 5

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Comma 1

La graduatoria dei vincitori del concorso e' approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si siano resi o si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.


Art. 6

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Comma 1

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso grado e gruppo senza conseguirvi la idoneita'.