DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 900/1950 - Tariffa del diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo.

Tariffa del diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo.

Numero 900 Anno 1950 GU 25.11.1950 Codice 050U0900

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-21;900

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno:
1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000
2) rappresentanti di agenti di cambio:
per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000
per i successivi.......................... " " 5.000
3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato.................... " " 1.000
per i successivi.......................... " " 2.000
4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000
5) rappresentanti di istituti di credito nel
recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000
6) impiegati di banche....................... " " 5.000
7) banchieri, commissionari, cambiavalute,
remissori................................ " " 9.000
8) fattorini in divisa....................... " " 2.000
9) osservatori di istituti di credito auto-
rizzati, a termini dell'art. 14 del regio
decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815
, ad
accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000


Art. 2

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Comma 1

Per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno:
per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione;
oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione;
oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione;
oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione.
Per i titoli gia' quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta e' ridotta del 75%.
Alle societa', con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle gia' costituite, purche' con capitale non superiore a 100 milioni, sara' applicata la tariffa piu' bassa.