Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205, e' sostituito dal seguente:
L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per intero quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre i diritti da corrispondersi sono ridotti a meta'.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1