DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 802/1950 - Proroga per il periodo di dieci anni della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.

Proroga per il periodo di dieci anni della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.

Numero 802 Anno 1950 GU 29.09.1950 Codice 050U0802

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto l'art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626;
Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 844, che istituisce, per la durata di anni dieci a partire dal 1 luglio 1939, l'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e che fissa in L. 40.000 il contributo annuo dello Stato;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 1315, che eleva il contributo annuo dello Stato a L. 320.000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1949, n. 633, che proroga di un anno la durata, dell'Osservatorio predetto a decorrere dal 1 luglio 1949;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 26 giugno 1950;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

La durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia e' prorogata per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1950.
Per il funzionamento dell'Osservatorio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste continuera' a corrispondere al predetto Ente, per la durata della proroga, il contributo annuo di L. 320.000 previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, numero 1315.
La spesa relativa gravera' sulla parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.