DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1828/1951 - Modificazioni alle statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili "Co.C.L.E.", con sede in Napoli.

Modificazioni alle statuto del Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili "Co.C.L.E.", con sede in Napoli.

Numero 1828 Anno 1951 GU 17.06.1952 Codice 051U1828

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha la facolta' di istituire succursali ed agenzie anche in altre localita'.
Il Consorzio aderisce alla Confederazione cooperativa italiana, con sede centrale in Roma, attraverso l'Unione provinciale di Napoli.
Art. 10. - L'assemblea e' costituita dai delegati delle cooperative consorziate, in ragione di due per ogni cooperativa che abbia un numero di soci da 25 a 99, ed in ragione di quattro per ogni cooperativa che abbia un numero di soci pari o superiore a cento. I soci ed i delegati debbono risultare regolarmente iscritti alle cooperative da almeno sei mesi.
Art. 16. - Il Consiglio di amministrazione si convochera' quando il presidente, o chi ne fa le veci, lo riterra' necessario, ed i consiglieri saranno informati con lettera raccomandata anche a mano, contenente l'ordine del giorno della seduta, che sara' recapitata almeno il giorno precedente a quello della convocazione.
Art. 19. - Il Consiglio di amministrazione nominera' uno od anche due direttori tecnici, i cui emolumenti saranno fissati dal Consiglio di amministrazione. Essi parteciperanno con voto consultivo alle adunanze delle assemblee ed alle sedute del Consiglio di amministrazione, il quale ultimo di volta in volta stabilira' a chi dei due direttori tecnici dovra' essere affidata la direzione e la responsabilita' di un determinato lavoro od incarico.
Essi direttori tecnici sono incaricati della progettazione e della direzione dei lavori che il Consorzio potra' accettare dagli organi statali, parastatali, comunali, provinciali e da privati, sia direttamente che in gestione.
Art. 24. - L'ultimo periodo del comma c), che nella attuale dizione dice: "In entrambi i casi le quote di partecipazione delle cooperative escluse o recedute andranno ad incrementare il fondo consortile", reste cosi' modificazioni: "In entrambi i casi, le quote di partecipazione delle cooperative escluse o recedute saranno rimborsate".
Art. 27. - Alla fine del comma d), va aggiunto "oppure in ragione dei contributi versati in relazione ai lavori avuti in assegnazione".