IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1945, n. 518;
Ritenuta l'opportunita' di elevare da sessantacinque a settantacinque il numero dei posti di notaio in Milano; da uno a due i posti di notaio nel comune di Abbiategrasso; da due a tre i posti di notaio nel comune di Saronno; ed infine di istituire un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Meda, Malnate e Cernusco sul Naviglio, nel distretto notarile di Milano;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, e' modificata nel senso che e' aumentato a settantacinque il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Milano, a due il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Abbiategrasso, a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Saronno, ed e' istituito un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Meda, Malnate e Cernusco sul Naviglio, nel distretto notarile di Milano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1