La misura dell'indennita' prevista nel primo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, e' modificata come segue:
ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240;
ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La misura dell'indennita', prevista nel secondo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, e' modificata come segue:
ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600;
ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500;
ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300.
Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.
Art. 3
#Comma 1
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme gia' iscritte nel capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.