E' approvata e Pesa esecutiva, con effetto dal 7 dicembre 1951, l'annessa convenzione, stipulata in Ferrara il 12 luglio 1951, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli indicati all'art. 5 e all'art. 11 lettera b) della legge 8 agosto 1942, n. 1096, e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Ferrara.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso.