IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, con il quale l'abitato di Faraone, frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, fu incluso nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, e' risultata la necessita' di provvedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 9 novembre 1951, n. 3346;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Faraone, frazione del comune di Santo Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo - limitatamente alla zona sud e sud-est - e' cancellato dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed e' aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1