I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformita' alla tabella allegata allo stesso decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.