Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani in Roma un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sara' collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
La suddetta facolta' cessera' di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi italiani, in applicazione del precedente comma, rientrera' in ruolo o cessera', comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli assegni dovuti al funzionario collocato fuori ruolo, ai sensi del precedente art. 1 passano a carico dell'Ente Zolfi italiani, fermo restando per l'Ente stesso l'obbligo di cui all'art. 3, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.