I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1