DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 406/1950 - Sostituzione dell'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.

Sostituzione dell'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.

Numero 406 Anno 1950 GU 05.07.1950 Codice 050U0406

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-09;406

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato col decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602, e' sostituito dal seguente:
"Il canone dovuto dai rivenditori generi di monopolio e' commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le L. 300.000.
Sulla parte di reddito eccedente tale somma il canone e' liquidato sulla base della seguente scala graduale:
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 il 15 %
" " " 500.000 " " 1.000.000 il 19 %
" " " 1.000.000 " " 2.000.000 il 23 %
" " " 2.000.000 " " 3.000.000 il 27 %
" " " 3.000.000 il 30 %

Il canone minimo e' stabilito in L. 500 annue.
Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore".


Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni del precedente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario.