L'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato col decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602, e' sostituito dal seguente:
"Il canone dovuto dai rivenditori generi di monopolio e' commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le L. 300.000.
Sulla parte di reddito eccedente tale somma il canone e' liquidato sulla base della seguente scala graduale:
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 il 15 %
" " " 500.000 " " 1.000.000 il 19 %
" " " 1.000.000 " " 2.000.000 il 23 %
" " " 2.000.000 " " 3.000.000 il 27 %
" " " 3.000.000 il 30 %
Il canone minimo e' stabilito in L. 500 annue.
Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni del precedente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario.