IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 13 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928 e 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307 e 5 agosto 1951, n. 1311;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate, dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e ulteriormente modificato come appresso: "corso di perfezionamento in radiocomunicazioni" e' trasformato in: "corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni".
Art. 164. - Il corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni ha la durata di un anno.
Art. 165. - Possono essere iscritti al corso i laureati in ingegneria e in fisica. E' data tuttavia facolta' al Consiglio del corso di ammettere laureati in corsi di laurea affini ai precedenti.
Art. 166. - Le materie di studio sono le seguenti:
Corsi fondamentali:
1) Radiotecnica generale
2) Propagazione delle onde elettromagnetiche;
3) Teoria dei circuiti;
4) Telefonia;
5) Tubi elettronici;
6) Misure (con esercitazioni).
Corsi complementari:
1) Complementi di analisi matematica;
2) Calcolo operatorio;
3) Complementi di elettrotecnica;
4) Tecnica degli impianti trasmittenti;
5) Tecnica degli impianti riceventi;
6) Esercitazioni varie.
Tali insegnamenti potranno essere integrati con altri a carattere monografico o con conferenze su argomenti speciali, da affidarsi a tecnici di chiara fama.
Art. 167. - Il corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni viene tenuto nell'Istituto di elettrotecnica e delle comunicazioni elettriche.
Art. 168. - Al termine del corso e' rilasciato un certificato di frequenza e di esami.
Per il conseguimento di tale certificato gli allievi, dopo aver frequentato regolarmente le lezioni e le esercitazioni, debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto relativo a ciascuno degli insegna menti fondamentali e di norma a quattro insegnamenti complementari fra quelli elencati all'art. 166, nonche' un colloquio in cui discutono una dissertazione scelta su argomento speciale.
Art. 169. - La scelta delle materie complementari su cui sostenere l'esame verra' stabilita dal Consiglio del corso per ciascun iscritto in base alla sua precedente carriera scolastica. I laureati che non siano forniti di laurea in ingegneria, dovranno in ogni caso sostenere l'esame di complemento di elettrotecnica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1