E' approvata e resa esecutiva, con effetto dalla data del presente decreto, l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 5 ottobre 1951, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia dell'Universita' di Bologna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli stabiliti nel decreto Ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 27, e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso.