DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1785/1951 - Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

Numero 1785 Anno 1951 GU 04.04.1952 Codice 051U1785

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1785

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nell'anno 1952 potranno essere richiamati alle armi per istruzione tremilatrecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Servizio automobilistico, appartenenti ad alcuni distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive.
Potranno, inoltre, essere richiamati Cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi, e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.