Ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' espropriato, nell'interesse della difesa militare del Paese e limitatamente al diritto d'uso, per i bisogni dello Stato, il brevetto dell'invenzione di cui alla domanda n. 719/50 depositata il 17 gennaio 1950 a nome Vittorio Re, Alberto Gerundo e Libero Zannoni, e contraddistinto dal titolo "Affusto di artiglieria di bordo con stabilizzazione degli, orecchioni mediante interposizione di forcella oscillante".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'invenzione di cui al precedente art. 1 deve essere tenuta segreta, a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Art. 3
#Comma 1
L'indennita' spettante ai signori Vittorio Re, Alberto Gerundo e Libero Zannoni, a norma dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sara' fissata successivamente, giusta quanto e' stabilito dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese.