IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi della classi dal 1912 al 1929, appartenenti a tutti i Compartimenti marittimi.
Il richiamo avverra' per scaglioni successivi a decorrere dal 12 febbraio 1952 ed avra' la durata massima, per ogni scaglione, di 90 giorni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1