IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' predetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti succitati, e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di "diritto canonico".
Art. 14. - Alla fine del testo, dopo la parola "penale" viene aggiunto quanto appresso: "ne' l'esame di diritto canonico se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1