DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 232/1950 - Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza.

Norme di applicazione dei decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 837 e 7 aprile 1948, n. 262, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza.

Numero 232 Anno 1950 GU 20.05.1950 Codice 050U0232

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-03-06;232

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, in applicazione del comma primo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837 e del comma, primo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, prorogato ed integrato con legge 12 luglio 1949, n. 386, per i quali spetti l'assegno, pensione o indennita' una volta tanto, la misura di esso si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. L'assegno cosi' determinato, nei casi di pensione, qualora risulti inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, e' elevato o ridotto a tali minimi o massimi.


Art. 2

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Comma 1

L'onere derivante dalla concessione dell'aumento degli anni utili prevista dai decreti citati al precedente art. 1 e' sostenuto dagli Istituti di previdenza, salva l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurarne la copertura in seguito alle risultanze dei prossimi bilanci tecnici di ciascuno degli Istituti medesimi.