DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 193/1950 - Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia.

Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia.

Numero 193 Anno 1950 GU 06.05.1950 Codice 050U0193

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-22;193

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe:
una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le province che facciano parte di due Regioni limitrofe e che siano direttamente a contatto territoriale;
una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.


Art. 2

#

Comma 1

La tariffa n. 1 si applica anche agli scambi di pacchi fra la Sicilia e la provincia di Reggio Calabria e tra la Sardegna e la provincia di Roma.


Art. 3

#

Comma 1

Le tasse corrispondenti alle due tariffe di cui all'articolo 1 sono stabilite nella allegata tabella A, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.


Art. 4

#

Comma 1

La sovrattassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati e diretti all'interno della Repubblica e' fissata in L. 220 fino a 1000 grammi piu' L. 110 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.
I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di cui al primo comma, del relativo diritto fisso di L. 80 di cui al n. 8 della tabella A allegata al presente decreto.


Art. 5

#

Comma 1

Alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e' aggiunta la seguente voce:
"58 - Diritto di ricevuta, nella misura fissa di L. 10, per l'accettazione di raccomandate, assicurate, e pacchi e per la emissione di vaglia. Per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta.
Il diritto di cui al presente numero e' soddisfatto mediante applicazione ed annullamento di francobolli sulle corrispondenze e sui vaglia accettati e sui bollettini dei pacchi".
La voce n. 15 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053, e' modificata come segue:
"15 - Diritto di ricevuta (per tutti i telegrammi interni e internazionali) L. 10".


Art. 6

#

Comma 1

Il presente decreto avra' effetto dal 1 gennaio 1950.
Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.