Per l'accettazione dei pacchi postali per l'interno della Repubblica vengono istituite due distinte tariffe:
una tariffa regionale (tariffa n. 1) per l'interno di ogni Regione e per gli intercambi fra le province che facciano parte di due Regioni limitrofe e che siano direttamente a contatto territoriale;
una tariffa nazionale (tariffa n. 2) per i rimanenti scambi da una Regione ad altra della Repubblica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La tariffa n. 1 si applica anche agli scambi di pacchi fra la Sicilia e la provincia di Reggio Calabria e tra la Sardegna e la provincia di Roma.
Art. 3
#Comma 1
Le tasse corrispondenti alle due tariffe di cui all'articolo 1 sono stabilite nella allegata tabella A, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 4
#Comma 1
La sovrattassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati e diretti all'interno della Repubblica e' fissata in L. 220 fino a 1000 grammi piu' L. 110 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.
I pacchi inviati per via aerea sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di cui al primo comma, del relativo diritto fisso di L. 80 di cui al n. 8 della tabella A allegata al presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e' aggiunta la seguente voce:
"58 - Diritto di ricevuta, nella misura fissa di L. 10, per l'accettazione di raccomandate, assicurate, e pacchi e per la emissione di vaglia. Per i vaglia telegrafici compete un solo diritto di ricevuta.
Il diritto di cui al presente numero e' soddisfatto mediante applicazione ed annullamento di francobolli sulle corrispondenze e sui vaglia accettati e sui bollettini dei pacchi".
La voce n. 15 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1053, e' modificata come segue:
"15 - Diritto di ricevuta (per tutti i telegrammi interni e internazionali) L. 10".
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto avra' effetto dal 1 gennaio 1950.
Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.