DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 127/1950 - Inclusione dell'abitato di Scarperia, in provincia di Firenze, nell'elenco degli abitati da consolidare, a totale carico dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Scarperia, in provincia di Firenze, nell'elenco degli abitati da consolidare, a totale carico dello Stato.

Numero 127 Anno 1950 GU 13.04.1950 Codice 050U0127

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 settembre 1949, n. 2417;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogo tenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Scarperia in provincia di Firenze.