DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

Numero 1774 Anno 1951 GU 24.03.1952 Codice 051U1774

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-31;1774

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:55:55

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facolta' di agraria che rilascia la laurea in scienze agrarie.
Alla predetta Facolta' di agraria sono assegnati sei posti di
professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1. Le tasse relative sono determinate nell'annessa tabella n. 4.
I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Universita' anzidetta
sono modificati come appresso:
Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
L'Universita' cattolica e' costituita dalla Facolta' di
giurisprudenza;
dalla Facolta' di scienze politiche;
dalla Facolta' di economia e commercio;
dalla Facolta' di lettere e filosofia;
dalla Facolta' di magistero;
dalla Facolta' di agraria.

CAPO III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
SEZIONE I
La dicitura: "Disposizioni commi alle cinque Facolta'" e'
modificata nel modo seguente: "Disposizioni comuni alle sei Facolta'".
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
Nell'Universita' sono conferite le seguenti lauree e diplomi:
nella Facolta' di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;
nella Facolta' di scienze politiche: la laurea in scienze
politiche;
nella Facolta' di economia e commercio: la laurea in economia e commercio;
nella Facolta' di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;
nella Facolta' di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
nella Facolta' di agraria: la laurea in scienze agrarie;
nella Scuola di statistica: il diploma di statistica.
Dopo l'attuale art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione della Facolta' di agraria, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Parte di provvedimento in formato grafico