DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 119/1952 - Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

Numero 119 Anno 1952 GU 18.03.1952 Codice 052U0119

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329, con il quale fu eretta in ente morale la Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, e ne fu approvato il relativo statuto;
Vista la domanda di esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, presentata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nell'aprile 1946, ai sensi del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che non risulta ancora decisa;
Visto l'art. 27 dello statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, approvato con il suddetto regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329;
Visti i verbali 20 febbraio 1951, n. 10 e 11 luglio 1951, n. 15, del commissario straordinario della Cassa di previdenza stessa, nominato con decreto 7 ottobre 1950 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i verbali 15 dicembre 1950, n. 515 e 6 luglio 1951, n. 532, del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, attestanti che gli organi predetti hanno deliberato e sottoposto all'approvazione un nuovo statuto della Cassa di previdenza medesima;
Considerato che lo statuto proposto e' rispondente ai nuovi indirizzi della previdenza e dello stato democratico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nel testo annesso al presente decreto, composto di 26 articoli e vistato dal Ministro proponente.
L'approvazione di cui al precedente comma non pregiudica la decisione che dovra' essere adottata circa la domanda indicata in epigrafe per l'esonero, ai sensi ed agli effetti dell'art. 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, dall'obbligo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.