IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, con il quale l'abitato di Celleno, in provincia di Viterbo, fu incluso nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445, (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, e' risultata la necessita' di procedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 6 luglio 1951, n. 2411;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Celleno (in provincia di Viterbo) - limitatamente alla zona circoscritta in rosso nell'annessa planimetria 25 febbraio 1950, vistata dal Ministro proponente - e' cancellato dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed e' aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1