IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;
Considerato che lungo il tratto di litorale jonico tra Reggio Calabria e Crotone non esiste alcun rifugio in cui il naviglio, sorpreso dal maltempo, possa ricoverarsi;
Ritenuta la necessita' di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un porto rifugio lungo il tratto di litorale suddetto;
Considerato che la rada di "Casciolino" nel comune di Catanzaro Marina, ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di iscrivere la citata rada nella 1ª categoria ai fini della creazione del porto rifugio;
Visti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio Superiore della marina mercantile;
Ritenuto che trattandosi di classificare la rada per la sola causa del rifugio, non e' necessario il parere del Consiglio superiore del commercio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
La rada di Casciolino (Catanzaro), ai fini della creazione di un porto-rifugio nell'interesse della navigazione generale, e' iscritta, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1855, n. 3095; nella 1ª categoria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1