IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo stato dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, numero 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423, 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 10 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615 e 11 aprile 1951, n. 471;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - E' sostituito dal seguente:
"Gli studenti non possono sostenere l'esame di alcuna materia giuridica, esclusa la storia del diritto romano e la filosofia del diritto, prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato.
Inoltre non possono sostenere l'esame di diritto romano, storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto italiano e diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano; l'esame di scienza delle finanze prima di quello di economia politica; gli esami di diritto amministrativo e di diritto internazionale prima di quello di diritto costituzionale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1