Il secondo comma dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1921, n. 1590, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La perizia si esegue da una Commissione di funzionari dell'Amministrazione, nominata dal Ministro per le finanze, della quale possono far parte come membri supplenti ex funzionari dell'Amministrazione collocati a riposo, di riconosciuta specifica competenza.
Ai suddetti ex funzionari verra' corrisposto il gettone di presenza nella misura e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 dicembre 1941, n. 623".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1