IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838 e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, 31 ottobre 1929, n. 2386, 20 novembre 1930, n. 1939, 27 ottobre 1932, n. 2066, 27 dicembre 1934, n. 2439, 1 ottobre 1936, n. 2037, 14 marzo 1938, n. 885, 5 maggio 1939, n. 1172, 11 luglio 1942, n. 936 e 5 settembre 1912, n. 1234, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1617;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i succitati decreti, e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 36. - All'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunte le seguenti materie:
"8) idrobiologia e pescicultura;
9) genetica".
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunte le seguenti materie:
"7) idrobiologia e pescicultura;
8) genetica,".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1