La lettera e) dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, che sostituisce l'art. 4 del regio decreto del 22 aprile 1932, n. 608, e' modificata come segue:
e) francese e inglese.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 2 del sopracitato decreto del Capo provvisorio dello Stato, che sostituisce l'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, e' sostituito dai seguenti:
"In aggiunta alle lingue francese e inglese il concorrente puo' chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonche' alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.
Quando il voto riportato dal concorrente alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione esaminatrice puo', per l'insieme delle prove facoltative scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi cosi' ripartibili:
a) per le lingue tedesca, russa, spagnola e araba, potranno essere aggiunti al voto ottenuto nella prova orale non piu' di due punti per ciascuna lingua, qualora il concorrente abbia sostenuto la relativa prova scritta raggiungendo la sufficienza, e non piu' di un punto per ciascuna lingua, qualora il candidato non abbia sostenuto la relativa prova scritta o non vi abbia raggiunto la sufficienza;
b) per le lingue non previste dal comma precedente potranno essere aggiunti al voto ottenuto alla prova orale non piu' di 0,50 punti per ciascuna lingua".
Art. 3
#Comma 1
Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione al concorso le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame facoltativo scritto e orale o soltanto orale.