Art. 10. - Le cooperative associate dovranno, all'atto della loro iscrizione, sottoscrivere almeno 25 quote da L. 1000 (mille) cadauna e versare i quattro decimi delle quote sottocritte, di cui all'articolo precedente.
Gli altri sei decimi potranno pagarsi a rate mensili in un tempo non superiore ai sei mesi dalla data di ammissione. Il Consorzio avra' la facolta' di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per i lavori eseguiti, l'ammontare delle rate gia' scadute.
Art. 30. - Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri eletti dall'assemblea. Essi sono dispensati dal prestare cauzione, ma assumono gli obblighi precisati dagli articoli 2392 e 2394 del Codice civile.
Essi nominano un presidente. La firma e la rappresentanza del Consorzio spettano al presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare il vice presidente, il direttore amministrativo o rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avere un rappresentante del Consorzio fuori della Provincia, in cui ha sede il Consorzio stesso. I consiglieri scadono ogni tre anni. Gli scaduti sono rieleggibili.
Art. 34. (Aggiunta la lettera n). - Delegare i suoi poteri al direttore amministrativo, mediante procura o mandato speciale o a rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avete un rappresentante fuori della Provincia in cui ha sede il Consorzio, per la trattazione e definizione di affari speciali.
Testo vigente
Art. 1
#Art. 10
Comma 1