I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1950, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le misure dei contributi, come indicate nell'allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.
Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300.
Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture o esclusivamente al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture o al bestiame.
Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unita' lavorativa del nucleo familiare sara' considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi, in 240.
I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella, per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, numero 1949.
Art. 3
#Comma 1
Qualora durante l'anno 1950 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le assicurazioni e le prestazioni, per le quali e' prevista, l'applicazione dei contributi medesimi, sara' provveduto con apposito successivo provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura la quota di contributo sara' fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
In quelle province nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota, relativa potra' essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritta nei ruoli dell'imposta fondiaria.
Art. 5
#Comma 1
I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.