I contributi dovuti per l'anno 1949 al "Fondo di solidarieta' sociale" istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a carico dei datori di lavoro: 3% della retribuzione;
a carico dei lavoratori 1,50% della retribuzione;
a carico dei datori di lavoro agricoli e rispettivi lavoratori:
1) per ogni giornata di uomo salariato fisso e bracciante: datori di lavoro L. 14,24; lavoratori L. 7,12;
2) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 7,12; lavoratori L. 3,56.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.