DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1656/1951 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, in comun

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, in comun

Numero 1656 Anno 1951 GU 04.02.1952 Codice 051U1656

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1656

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Pomarici-Santomasi Michela, fu Michele, in De Gemmis, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 345.03.69 descritti degli allegati 1 e 2 al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi Ha. 273.64.12, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente suddetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 71.39.57.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.